Il Codice di Condotta dei SIC stabilisce che per la trasmissione dei dati positivi e negativi nei Sistemi di Informazioni Creditizie non è necessario acquisire il consenso dell’interessato, in quanto il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento di legittimi interessi degli enti Partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità individuate dal Codice di Condotta. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell’interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.
In ogni caso, la trasmissione dei dati sul SIC viene effettuata dall’ente partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l'informativa specifica.